20 Aprile 2024
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Statuto

Statuto

Art.3 - Scopi
1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
k) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
l) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
s) promuovere luoghi di confronto, dialogo ed elaborazione comune di strategie e politiche di cooperazione tra le aggregazioni rappresentative della società civile in materia di solidarietà e cooperazione internazionale a livello territoriale, nazionale ed internazionale;
t) promuovere relazioni e dialogo interculturale tra i popoli e le diverse culture e tradizioni; tra le aggregazioni rappresentative della società civile;
u) promuovere sinergie e collaborazioni con altre espressioni organizzate della società civile sulle tematiche di competenza, con particolare attenzione verso: le politiche e le azioni di solidarietà e di cooperazione; i diritti di tutti i cittadini; i rapporti di equità e di giustizia a livello politico, economico e sociale; la tutela dell’ambiente e dei beni comuni; la pace; il rispetto della dignità umana e il diritto alla vita di tutti gli esseri umani;
v) promuovere e facilitare la cultura di rete per accrescere lo scambio di esperienze e la circolazione di informazioni tra le aggregazioni aderenti, al fine di favorire processi di collaborazione e di sinergia sia al proprio interno, sia verso realtà esterne;
w) promuovere e sostenere campagne nazionali e/o internazionali di particolare rilevanza e di interesse generale, tra gli aderenti interessati,
Art.4 - Attività
1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo e corrispondono alle sue finalità:
1. operare per la promozione e la difesa dei diritti umani attraverso azioni ed attività di carattere civile volte alla tutela ed al miglioramento della qualità della vita delle persone, delle comunità e dell'ambiente
2. promuovere la funzione dell'attività di volontariato, come espressione, di partecipazione, solidarietà, pluralismo, realizzando per il tramite dell'Associazione occasioni di volontariato, senza fini di lucro;
3. attivare sinergiche collaborazioni con gli Enti non Profit. per creare opportunità di volontariato a bassa soglia di accesso, al fine di permettere al volontario, con esigenze di flessibilità di compiere azioni sia gestite direttamente dall'Associazione sia a supporto di altre organizzazioni od Enti, perseguendo azioni di solidarietà sociale;
4. rappresentare un luogo di riferimento per coloro che in modo continuo anche se flessibile, dispongono di volontà e valori, divenendo un punto di incontro fra le banche dati di chi offre attività volontaria e le esigenze delle ODV, (incontro di domanda ed offerta);
5. sviluppare organizzare, gestire progetti, di occasioni di volontariato sia in modo diretto che in partnership con altri enti;
6. realizzare appositi corsi di orientamento e formazione ai volontari, per fornire adeguata preparazione ai compiti da svolgere;
7. produrre e diffondere pubblicazioni inerenti il tema delle occasioni di volontariato;
8. sensibilizzare la collettività con campagne e giornate dedicate a temi innovativi le occasioni di interventi, totali o flessibili;
b) Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività l'Associazione potrà svolgere attività accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzati nei limiti consentiti dalla Legge.
In via esemplificativa e non tassativa l'Associazione potrà altresì:
1. promuovere lo sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione a chi vive condizioni di disagio;
2. rimuovere con l'impegno personale le varie forme di emarginazione e povertà: povertà economica, povertà istituzionale, povertà "umane", condizioni di svantaggio, isolamento, abbandono, rifiuto sociale;
3. promuovere l'uguaglianza ed il rispetto delle differenze, diffondendo la cultura dell'accoglienza, della gratuità e della solidarietà, e rimuovendo, attraverso la testimonianza diretta, le barriere psicologiche che emarginano il "diverso";
4. organizzare e collaborare a ricerche sui bisogni del territorio, coinvolgendo la popolazione ed il mondo giovanile nella conoscenza e nella risposta alle necessità individuali;
5. promuovere iniziative a favore degli anziani in un'ottica di promozione di momenti aggreganti e creativi e di coordinamento delle iniziative presenti sul territorio;
6. contribuire ad alleviare le sofferenze del prossimo raggiungendo gli ammalati negli ospedali, in altri luoghi di ricovero e nel loro domicilio, svolgendo attività complementare a quello del personale sanitario senza sostituirsi ad esso e senza sovvertirne i ruoli;
7. creare luoghi di incontro e di riferimento per gli emigrati, consentendo loro di organizzarsi un dignitoso inserimento sul territorio;
8. promuovere e rivendicare l'accettazione della cultura rom nel contesto della nostra società in un clima di interscambio per realizzare rapporti di convivenza sereni;
9. collaborare con le autorità carcerarie nell'ambito degli spazi previsti dalla riforma al fine di realizzare il più possibile un dialogo con la società esterna per il reinserimento e l'assistenza psicologica alle famiglie presenti nel territorio;
10. rivolgere l'attenzione ai problemi di emarginazione, di disadattamento psicologico e sociale;
11. favorire la crescita umana e sociale dei ragazzi e dei giovani attraverso la conoscenza diretta dei problemi inerenti all'età e all’ambiente socioculturale di provenienza;
12. indire e organizzare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità che si verifichino sia in ambito locale sia altrove;
13. fornire, in caso di calamità naturali o di calamità prodotte dall'uomo, sostegno pastorale, sanitario, economico, educativo, scolastico in rapporto ai vari bisogni emergenti;
14. promuovere programmi di educazione alla pace ed alla non violenza, favorendo il servizio civile alternativo;
15. favorire la formazione degli operatori volontari impegnati nei servizi sociali, sia pubblici sia privati, e nelle attività di promozione umana;
16. sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi inerenti le condizioni di emarginazione e di disaggio sociale e richiamare gli organi competenti al senso di responsabilità civile e politica ed alla realizzazione di interventi, di strutture e di servizio socio - sanitari territoriali adeguati alle necessità, difendendo gli emarginati, i disabili, i malati e le persone in difficoltà sul terreno dei diritti civili;
17. promuovere azioni di raccolta fondi, effettuate occasionalmente, volte a favorire ed a sostenere attività connesse ed accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse purché non incompatibili con la legge e con la finizione di Associazione.
2. L'Associazione può svolgere commerciali e produttive marginali nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.
a) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art.5 - Norme sull’ordinamento interno
1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Art.6 - Associati
1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. 2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art.7 - Procedura di ammissione
1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.8 - Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.







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